A decorrere dall’1/4/97 (D.L. 669/96) i servizi di telecomunicazione rientrano tra le prestazioni immateriali è sono disciplinati ai fini I.V.A. ai sensi dell’art. 7 c. 4 lett. D) del D.P.R. 633/72.
Il committente italiano soggetto IVA, che riceve una fattura internazionale, al fine di poter dedurre il relativo costo, deve:
1) emettere autofattura ai sensi dell’art. 17 c. 3 D.P.R. 633/72. L’autofattura va emessa in unico esemplare, secondo le modalità di cui all’art. 21, comma 5, del D.P.R. 633/72;
2) registrare, contestualmente, sia nel registro delle fatture (o dei corrispettivi) che in quello degli acquisti l’autofattura emessa con l'integrazione dell'I.VA. in base all'aliquota vigente (attualmente pari al 21%). L’IVA viene ovviamente compensata in quanto la registrazione si effettua contestualmente sia nel registro degli acquisti che nel registro delle vendite o dei corrispettivi.
La fattura internazionale emessa da UltraComm va invece annotata nel libro giornale al fine di evidenziare il debito estero ed il relativo pagamento.
Il committente italiano soggetto IVA, che riceve una fattura internazionale, al fine di poter dedurre il relativo costo, deve:
1) emettere autofattura ai sensi dell’art. 17 c. 3 D.P.R. 633/72. L’autofattura va emessa in unico esemplare, secondo le modalità di cui all’art. 21, comma 5, del D.P.R. 633/72;
2) registrare, contestualmente, sia nel registro delle fatture (o dei corrispettivi) che in quello degli acquisti l’autofattura emessa con l'integrazione dell'I.VA. in base all'aliquota vigente (attualmente pari al 21%). L’IVA viene ovviamente compensata in quanto la registrazione si effettua contestualmente sia nel registro degli acquisti che nel registro delle vendite o dei corrispettivi.
La fattura internazionale emessa da UltraComm va invece annotata nel libro giornale al fine di evidenziare il debito estero ed il relativo pagamento.



